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2 CAF Informa - 29 gen 2024

Assegno di Inclusione 2024: requisiti e modalità

L’Assegno di Inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 (poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023), è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. 

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti possono essere: 

  • cittadini italiani;
  • cittadini europei o loro familiari;
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

La famiglia dovrà avere:

  • Isee non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza) e valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • in possesso di auto di oltre 1600 cc o moto di oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui.

L'assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

N.B. non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).


A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

-una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;

-un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.


Prendi un appuntamento su Whatsapp al numero 085 9210848 e rivolgiti all'ufficio a te più vicino per avere maggiori dettagli. 

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1 CAF Informa - 28 mar 2023

Rottamazione Quater

Se hai debiti nei confronti dell'erario, affrettati ad aderire alla definizione agevolata Rottamazione Quater.

Prendi un appuntamento su whatsapp al numero 0859210848, oppure contatta gli uffici di riferimento.

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2 CAF Informa - 13 giu 2022

Contributo a fondo perduto per i settori HO.RE.CA, wedding, intrattenimento: al via le domande

A partire dal 9 giugno, e fino al 23 giugno le imprese del settore eventi - wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – particolarmente colpite durante l'emergenza Covid potranno richiedere contributi a fondo perduto presentando domanda online all’Agenzia dell’entrate.

Si tratta di una misura introdotta dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel decreto Sostegni bis.

Potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate in allegato.

I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Rivolgiti ai nostri uffici per inoltrare la domanda.

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1 CAF Informa - 04 gen 2022

Assegno Unico Universale per i figli a carico: a chi spetta

Dal 1 marzo 2022 l'Assegno Unico Universale andrà a sostituire gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico. So tratta di un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

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1 CAF Informa - 29 apr 2021

Pillole fiscali: i più recenti esoneri contributivi

Il cosiddetto Decreto Ristori aveva disposto le seguenti misure:

● la previsione dell’esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020; la previsione, in favore dei medesimi soggetti di cui sopra, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis).

Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del Decreto Ristori, è intervenuto l’art. 10, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, il cosiddetto Proroga Termini, il quale ha sospeso, per gli agricoltori beneficiari del citato esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Infine la Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 26 apr 2021

Pillole fiscali: emergenza Covid e provvedimenti di carattere generale

Sono state disposte le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

● si consente alle Regioni e Province Autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni e successive modificazioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Dall’ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

● si prevede, ai fini dell’adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di fornire la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto a effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati;

● si estende, dal quarto grado, al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale – con riguardo alle attività agricole – le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, non sono considerati rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto in tale caso non occorrerà procedere all’assunzione del parente o affine, ma sarà ammessa la tipologia di lavoro corrisposta per compensi occasionali del soggetto impegnato nell’attività;

● si prevede inoltre l’estensione, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dell’applicazione della disciplina che esclude – a determinate condizioni – la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane;

● viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di effettuare lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e a ogni altra attività a esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

● si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla loro mancata cura. A questo fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, anche durante le fasi di emergenza sanitaria. L’attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative, ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un Comune all’altro sull’intero territorio nazionale.

 
Gli aggiornamenti del Decreto Agosto

 Ricordiamo che con il cosiddetto Decreto Rilancio, era stato previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, per il comparto agricolo, rientrando nei settori agrituristici, brassicoli, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto di Agosto ha specificato poi che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, è relativo anche alle imprese associate ai “codici ATECO 11.02.10 – Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in Regioni determinate, e ATECO 11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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News Cia Abruzzo

2 CAF Informa - 29 gen 2024

Assegno di Inclusione 2024: requisiti e modalità

L’Assegno di Inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 (poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023), è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. 

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti possono essere: 

  • cittadini italiani;
  • cittadini europei o loro familiari;
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

La famiglia dovrà avere:

  • Isee non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza) e valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • in possesso di auto di oltre 1600 cc o moto di oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui.

L'assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

N.B. non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).


A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

-una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;

-un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.


Prendi un appuntamento su Whatsapp al numero 085 9210848 e rivolgiti all'ufficio a te più vicino per avere maggiori dettagli. 

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1 CAF Informa - 28 mar 2023

Rottamazione Quater

Se hai debiti nei confronti dell'erario, affrettati ad aderire alla definizione agevolata Rottamazione Quater.

Prendi un appuntamento su whatsapp al numero 0859210848, oppure contatta gli uffici di riferimento.

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2 CAF Informa - 13 giu 2022

Contributo a fondo perduto per i settori HO.RE.CA, wedding, intrattenimento: al via le domande

A partire dal 9 giugno, e fino al 23 giugno le imprese del settore eventi - wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – particolarmente colpite durante l'emergenza Covid potranno richiedere contributi a fondo perduto presentando domanda online all’Agenzia dell’entrate.

Si tratta di una misura introdotta dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel decreto Sostegni bis.

Potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate in allegato.

I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Rivolgiti ai nostri uffici per inoltrare la domanda.

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1 CAF Informa - 04 gen 2022

Assegno Unico Universale per i figli a carico: a chi spetta

Dal 1 marzo 2022 l'Assegno Unico Universale andrà a sostituire gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico. So tratta di un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

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1 CAF Informa - 29 apr 2021

Pillole fiscali: i più recenti esoneri contributivi

Il cosiddetto Decreto Ristori aveva disposto le seguenti misure:

● la previsione dell’esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020; la previsione, in favore dei medesimi soggetti di cui sopra, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis).

Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del Decreto Ristori, è intervenuto l’art. 10, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, il cosiddetto Proroga Termini, il quale ha sospeso, per gli agricoltori beneficiari del citato esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Infine la Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 26 apr 2021

Pillole fiscali: emergenza Covid e provvedimenti di carattere generale

Sono state disposte le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

● si consente alle Regioni e Province Autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni e successive modificazioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Dall’ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

● si prevede, ai fini dell’adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di fornire la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto a effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati;

● si estende, dal quarto grado, al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale – con riguardo alle attività agricole – le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, non sono considerati rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto in tale caso non occorrerà procedere all’assunzione del parente o affine, ma sarà ammessa la tipologia di lavoro corrisposta per compensi occasionali del soggetto impegnato nell’attività;

● si prevede inoltre l’estensione, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dell’applicazione della disciplina che esclude – a determinate condizioni – la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane;

● viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di effettuare lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e a ogni altra attività a esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

● si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla loro mancata cura. A questo fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, anche durante le fasi di emergenza sanitaria. L’attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative, ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un Comune all’altro sull’intero territorio nazionale.

 
Gli aggiornamenti del Decreto Agosto

 Ricordiamo che con il cosiddetto Decreto Rilancio, era stato previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, per il comparto agricolo, rientrando nei settori agrituristici, brassicoli, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto di Agosto ha specificato poi che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, è relativo anche alle imprese associate ai “codici ATECO 11.02.10 – Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in Regioni determinate, e ATECO 11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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