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CAF Informa - 29 gen 2024

Assegno di Inclusione 2024: requisiti e modalità

L’Assegno di Inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 (poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023), è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. 

I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I richiedenti possono essere: 

  • cittadini italiani;
  • cittadini europei o loro familiari;
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Non devono:

  •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

La famiglia dovrà avere:

  • Isee non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza) e valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
  • in possesso di auto di oltre 1600 cc o moto di oltre 250 cc ., o barche;
  • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
  • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.

Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui.

L'assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

N.B. non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).


A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

-una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;

-un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.


Prendi un appuntamento su Whatsapp al numero 085 9210848 e rivolgiti all'ufficio a te più vicino per avere maggiori dettagli. 



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CAF Informa - 28 mar 2023

Rottamazione Quater

Se hai debiti nei confronti dell'erario, affrettati ad aderire alla definizione agevolata Rottamazione Quater.

Prendi un appuntamento su whatsapp al numero 0859210848, oppure contatta gli uffici di riferimento.



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CAF Informa - 13 giu 2022

Contributo a fondo perduto per i settori HO.RE.CA, wedding, intrattenimento: al via le domande

A partire dal 9 giugno, e fino al 23 giugno le imprese del settore eventi - wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) – particolarmente colpite durante l'emergenza Covid potranno richiedere contributi a fondo perduto presentando domanda online all’Agenzia dell’entrate.

Si tratta di una misura introdotta dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel decreto Sostegni bis.

Potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle entrate in allegato.

I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

Rivolgiti ai nostri uffici per inoltrare la domanda.

Visualizza Allegato

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CAF Informa - 04 gen 2022

Assegno Unico Universale per i figli a carico: a chi spetta

Dal 1 marzo 2022 l'Assegno Unico Universale andrà a sostituire gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico. So tratta di un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. 

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.



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CAF Informa - 29 apr 2021

Pillole fiscali: i più recenti esoneri contributivi

Il cosiddetto Decreto Ristori aveva disposto le seguenti misure:

● la previsione dell’esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020; la previsione, in favore dei medesimi soggetti di cui sopra, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis).

Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del Decreto Ristori, è intervenuto l’art. 10, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, il cosiddetto Proroga Termini, il quale ha sospeso, per gli agricoltori beneficiari del citato esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Infine la Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.


(Fonte: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 26 apr 2021

Pillole fiscali: emergenza Covid e provvedimenti di carattere generale

Sono state disposte le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

● si consente alle Regioni e Province Autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni e successive modificazioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Dall’ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

● si prevede, ai fini dell’adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di fornire la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto a effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati;

● si estende, dal quarto grado, al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale – con riguardo alle attività agricole – le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, non sono considerati rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto in tale caso non occorrerà procedere all’assunzione del parente o affine, ma sarà ammessa la tipologia di lavoro corrisposta per compensi occasionali del soggetto impegnato nell’attività;

● si prevede inoltre l’estensione, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dell’applicazione della disciplina che esclude – a determinate condizioni – la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane;

● viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di effettuare lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e a ogni altra attività a esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

● si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla loro mancata cura. A questo fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, anche durante le fasi di emergenza sanitaria. L’attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative, ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un Comune all’altro sull’intero territorio nazionale.

 
Gli aggiornamenti del Decreto Agosto

 Ricordiamo che con il cosiddetto Decreto Rilancio, era stato previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, per il comparto agricolo, rientrando nei settori agrituristici, brassicoli, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto di Agosto ha specificato poi che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, è relativo anche alle imprese associate ai “codici ATECO 11.02.10 – Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in Regioni determinate, e ATECO 11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.


(Fonte: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 22 apr 2021

Pillole fiscali: l'agricoltura al femminile e per i giovani

Le misure per i giovani per la previdenza agricola

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la misura di esonero dal versamento totale dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi.

Precedentemente, la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva previsto, per il settore agricolo, un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non avessero raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

La Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) aveva altresì previsto, all’articolo 1, comma 344, l’esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio– 31 dicembre 2017. Tale esonero era esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende fossero ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate.

L’agricoltura al femminile

Viene inoltre prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300 mila euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l’attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020.


(Fonte: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 21 apr 2021

Pillole fiscali: incentivi ecologici

Per meglio specificare, si parla di un regime fiscale studiato per incentivare l’uso di energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.

Già la Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha riconosciuto, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e dalla gestione del verde, possano accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957).

Successivamente, la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una disciplina relativa alle misure per favorire l’economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527).

Inoltre, il decreto legge n. 162 del 2019, cosiddetto “Proroga Termini”, ha disposto, all’articolo 40-ter, la proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione derivi per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20%, da loro colture di secondo raccolto.

Infine, il decreto legge n. 18 del 2020 (il Cura Italia) ha previsto l’autorizzazione alle Regioni e alle Province Autonome ad agevolare l’utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l’uso e la trasformazione delle biomasse.

Il Decreto Cura Italia ha previsto, inoltre, la data del 30 settembre 2020 quale termine entro il quale pubblicare il bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli.

(Fonte: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 19 apr 2021

Pillole fiscali: agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Facendo un passo indietro, già a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono state ripristinate le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina. In riferimento al tema viene previsto che in relazione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa, e all’imposta catastale nella misura dell’1%. Viene previsto poi che gli onorari dei notai per gli atti suindicati vengano ridotti alla metà.

Tali agevolazioni sono state, poi, estese con la legge di stabilità 2016, a favore di proprietari di masi chiusi situati nella Provincia Autonoma di Bolzano e al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; mentre dall’anno 2017, ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani.

La Legge di Bilancio 2019-20

La Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2019 (legge n. 145 del 2018 prorogata anche per il 2020) ha, inoltre, previsto le seguenti misure:

● l’estensione alle aziende agricole ubicate nei Comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, da individuare con decreto, della facoltà, già prevista per quelle ubicate nei Comuni montani, di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale;

● la proroga della facoltà – sulla base di una perizia giurata di stima – di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti, sia nel caso in cui tali terreni siano classificati agricoli, sia nel caso in cui tali terreni vengano classificati come edificabili, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

L’ultima Legge di Bilancio

Da ultimo, la Legge di Bilancio emanata per l’anno di imposta corrente, anno 2021, (legge n. 178 del 2020) ha previsto che, per l’anno 2021, non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

(Fonte: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 16 apr 2021

Pillole fiscali: la tassazione degli immobili in agricoltura

Già con la Legge di Stabilità per l’anno di imposta 2016, sono stati esentati dal pagamento dell’imposta municipale IMU i terreni agricoli con una delle seguenti caratteristiche:

● ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993);

● posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

● ubicati nei Comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

● con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Successivamente la Legge di Bilancio prevista per l’anno di imposta 2020 (legge n. 160 del 2019) ha riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando l’IMU e la TASI in un’unica imposta, IMU, e stabilendo che l’aliquota di base per i terreni agricoli non inclusi nell’esenzione di cui sopra, sia fissata nella misura dello 0,76 % (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possano aumentarla sino allo 1,06 % o diminuirla fino all’azzeramento.

Le novità del Decreto Rilancio

Nel medesimo anno poi, a causa del diffondersi dell’emergenza epidemiologica causata dal virus del Covid-19, l’art. 177 del decreto legge n. 34 del 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto l’esenzione IMU per tutto il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili appartenenti alle strutture agrituristiche.

In particolare, si prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ricettive.

L’agevolazione è estesa poi anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L’art. 9 del decreto legge n. 137 del 2020, il cosiddetto Decreto Ristori, ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione già disposta con il precedente decreto, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta, in sostanza, dell’abolizione dell’imposta per i settori turistici, della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. L’agevolazione, come nel caso della prima rata dell’imposta IMU, spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.


(Fonte: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 14 apr 2021

Pillole fiscali: IRPEF, IRAP e IVA in agricoltura

L’agricoltura è un’attività esposta a fattori meteorologici imprevisti e imprevedibili, oltre a svolgere un’azione di presidio del territorio. Per questi motivi le società agricole possono beneficiare di uno speciale regime di tassazione. In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

● alle attività agrarie come la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l’allevamento di animali;

● alle attività agrarie connesse, come:

1. la manipolazione;

2. la conservazione;

3. la trasformazione

4. la commercializzazione;

5. la valorizzazione del terreno o del territorio.

● alle attività di produzione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni identificati dal DM 13 febbraio 2015, che ben identifica i prodotti ritenuti agricoli. Vengono infine ritenute attività agricole connesse anche quelle non svolte direttamente sul terreno, purché rientranti nei prodotti identificati dal predetto DM 13 febbraio 2015.

Lo stato delle cose

Misure introdotte in merito alla fiscalità agricola:

● Il decreto legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), ha messo a regime l’entità della rivalutazione dei terreni nella misura del 7% a decorrere dal periodo d’imposta 2016;

● è stata prevista l’esenzione ai fini IRPEF per gli anni 2017-2020 per i redditi dominicali e agrari, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

● è stata prevista l’esenzione IRAP per tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica, che siano questi imprenditori individuali o società, e anche cooperative.

Sono infatti soggette all’imposta IRAP le attività, che hanno sempre scontato l’aliquota ordinaria al 3,9%, di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse. La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto quindi l’esenzione dell’imposta IRPEF, per l’anno di imposta 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Si prevede in particolare che, con riferimento al 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L’IVA in agricoltura

Per quanto riguarda l’IVA, ai sensi del comma 6 del dell’articolo 34 del DPR n. 633/1972, i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro complessivi nell’anno, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 34, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale IVA, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ricevute ed emesse.

Nel caso di volume di affari superiore a detta soglia di 7 mila euro complessivi nell’anno, è previsto un regime speciale per i produttori agricoli, salva restando l’opzione del contribuente per l’applicazione del regime ordinario.

In sintesi, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall’imposta IVA dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, e dell’imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti.

Gli ultimi provvedimenti

Numerosi sono gli interventi di natura fiscale inseriti nelle leggi di bilancio che sono state approvate nel corso delle precedenti legislature e nella presente. In particolare evidenziamo che:

● sono state innalzate le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina;

● è stata estesa l’IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane;

● è stata prevista un’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;

● è stata ridotta l’accisa sulla birra;

● è stata riformata la disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee;

● è stato equiparato il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell’impresa agricola;

● è stata prevista una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura, introducendo la possibilità di calcolare il reddito applicando un coefficiente di redditività del 5%, e alle spese per colture arboree, con l’incremento del 20% della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.


(Fonti: leggiillustrate.it)



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CAF Informa - 02 mar 2021

Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per il settore agricolo?

La legge di Bilancio 2021 prevende un potenziamento delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con la nascita di un Fondo ad hoc. 150 milioni di euro per un Fondo dedicato alla promozione e al sostegno delle filiere, per accrescere competitività, qualità della produzione, qualità e quantità dei livelli occupazionali, favorendo le migliori forme di organizzazione di filiera.


Rifinanziamento ed estensione delle finalità del Fondo suinicolo.
10 milioni di euro destinati anche al miglioramento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e trasformazione della carne.
 
Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
10 milioni di euro per il 2021
 
Stoccaggio privato di vini 
DOC, 
DOCG e IGT.
10 milioni di euro per la misura dello stoccaggio privato di vini 
DOCDOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale.
 
Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
3 milioni di euro nel triennio 2021-2023

Investimenti infrastrutturali per il rafforzamento del settore, la tutela del suolo, la mitigazione ambientale, il contrasto al dissesto idrogeologico.

630 milioni nei prossimi 7 anni Si confermano e si rafforzano gli investimenti per le infrastrutture irrigue, l'agricoltura di qualità, il contrasto al dissesto idrogeologico e la tutela di beni non rinnovabili come aria, acqua, suolo.
 
Fondo emergenza alimentare
Incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone con fragilità sociali e alimentari, per garantire la tutela alimentare delle fasce di popolazione più fragili, limitando e riducendo e lo spreco alimentare.

Esenzione IRPEF nel 2021 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
82 milioni di euro per l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
 
Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
55 milioni di euro per l'esonero contributivo totale per 24 mesi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40 che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2021.
 
Rifinanziamento della misura "Donne in campo".
15 milioni di euro per la concessione di mutui a tasso zero per iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Mutui concessi nel limite di 300 mila euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.
 
Proroga delle agevolazioni IVA per le cessioni di animali vivi, bovini e suini e riduzione IVA al 10% per piatti pronti e pasti cotti.
20 milioni di euro per il 2021
 
Credito di imposta per le reti di imprese agricole e agroalimentari aderenti alle "Strade del Vino".
15 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la realizzazione di infrastrutture informatiche per commercio elettronico.
 
Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro minima per i terreni agricoli.
1,5 milioni di euro per il 2021 per l'esenzione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli di valore fino a 5 mila euro.
 
"Bonus Verde".
Proroga del bonus che prevede l'agevolazione fiscale per la sistemazione   a   verde   di abitazioni private. Detrazione d'imposta lorda del 36% per una spesa massima di 5 mila euro.

3 milioni di euro per integrazione del finanziamento del programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi.
60 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per interventi assicurativi, al fine di dare continuità agli interventi pubblici sulla spesa assicurativa agricola.
 
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori.
70 milioni di euro nel 2021 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, per il ristoro delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche e fitosanitarie.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
7 milioni di euro per il 2021 per finanziare il Programma finalizzato all'adozione di azioni per lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.
 
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
14 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per il supporto economico alle imprese e le famiglie degli operatori del settore ittico colpiti da disgrazie in mare
 
Proroga dei termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali.
Estensione della platea di beneficiari delle proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive connesse.

Trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca.
31 milioni di euro per il 2021 per il trattamento di sostegno al reddito, riconosciuto per una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021, per i lavoratori della pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa del Covid-19.
 
Finanziamento indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

19 milioni di euro nel 2021 per l'indennità, pari a 30 euro giornaliere, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
 
Proroga della concessione della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Proroga della possibilità di ricorso alla CISOA per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per n massimo di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Rientro debiti nei confronti delle Regioni.
20 milioni di euro per l'anno 2021  per la restituzione delle risorse anticipate dalle Regioni per interventi di concorso pubblico nel pagamento degli interessi sul credito di soccorso alle imprese agricole danneggiate da calamità e da avversità atmosferiche eccezionali.
  

Rafforzamento attività 
MIPAAF.
1milione di euro per il 2021 e 6,6 milioni annui dal 2022. Sono previste 86 nuove assunzioni nel 2021 e 54 nuove assunzioni nel 2022
 
Integrazione dell'indennità agli ispettori dell'
ICQRF.
1,5 milioni di euro per il 2021: per lo svolgimento delle attività di controllo e tutela, anche durante la pandemia, della qualità dei prodotti del settore agroalimentare italiano.
 
Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari del 
CREA.
5 milioni annui dal 2021.
 
Rafforzamento del personale e del fabbisogno finanziario 
AGEA.
2 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui dal 2022 per 61 assunzioni nel 2021
10 milioni per il 2021, per garantire la corretta erogazione dei servizi affidati all'Agenzia.


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