News Chieti-Pescara
INAC - 08 gen 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità in materia pensionistica, con proroghe e nuovi incentivi pensati per diverse categorie di lavoratori.
Ecco un riepilogo dettagliato delle principali misure approvate:
Quota 103 (contributiva)
- Potranno accedere i lavoratori dipendenti e autonomi che raggiungono 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2025.
- Il calcolo della pensione avverrà interamente con il sistema contributivo.
- L'assegno non potrà superare quattro volte il trattamento minimo INPS (2.394,44€ lordi al mese, da rivalutare per il 2025) fino a 67 anni.
- Finestre mobili confermate: 7 mesi per il settore privato, 9 mesi per il settore pubblico.
- Incentivo al posticipo della pensione: chi sceglie di restare al lavoro riceverà in busta paga la quota contributiva IVS esentasse.
- Il comparto scuola coinvolto nella proroga potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025.
Opzione Donna
- Confermata per chi ha raggiunto 61 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024.
- Accessibile solo a caregivers, donne con invalidità pari almeno al 74% e disoccupate.
- Riduzione di un anno del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
- Finestre mobili: 12 mesi per dipendenti, 18 mesi per autonome.
APE Sociale
- Prorogata fino al 31 dicembre 2025 con il requisito di 63 anni e 5 mesi.
- Assegno massimo di 1.500 euro lordi mensili.
- Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro occasionale fino a 5.000 euro annui.
Bonus Mamme
- Estensione del bonus contributivo figurativo da 12 a 16 mesi per lavoratrici con 4 o più figli.
- In alternativa ai mesi di anticipo della pensione, la lavoratrice può optare per l’applicazione di un coefficiente più alto (cioè, relativo a un’età più alta) per il calcolo della pensione. L’elevazione è pari ad un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.
Pubblico Impiego
- Possibilità di trattenimento in servizio fino ai 70 anni nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali.
- Abrogato l'obbligo di collocamento in pensione d'ufficio.
Previdenza Complementare
- I lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 potranno computare le rendite complementari per il raggiungimento delle soglie pensionistiche.
- Necessario un decreto interministeriale per le modalità operative.
Assegni Minimi
- Confermato il ritorno ai criteri di perequazione tradizionali.
- Incremento straordinario di 8 euro mensili per i pensionati in condizioni disagiate.
Altre Misure
- Riduzione del 50% della contribuzione per artigiani e commercianti per i primi tre anni di attività.
- Dal 2030, l'importo soglia per la pensione anticipata salirà a 3,2 volte l'assegno sociale.
- Chi si iscrive per la prima volta alla previdenza pubblica obbligatoria dal 1° gennaio 2025 potrà scegliere di aumentare il montante contributivo con un'aliquota volontaria aggiuntiva fino a 2 punti percentuali.
Rimani aggiornato per ulteriori dettagli e approfondimenti!
Per ulteriori informazioni rivolgiti all'ufficio CIA a te più vicino.
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INAC - 07 gen 2025
A partire dal 2 gennaio 2025 ha preso il via la sperimentazione biennale della nuova Prestazione Universale per anziani non autosufficienti, prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Questa misura è rivolta agli ultraottantenni non autosufficienti con un livello di bisogno assistenziale definito "gravissimo".
Il periodo di sperimentazione coprirà l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
La nuova prestazione assorbirà l'indennità di accompagnamento (Legge 18/1980) e le prestazioni già fornite dalle ATS nei rispettivi ambiti di competenza.
Il Patronato INAC è a disposizione per:
- Verificare i requisiti dei richiedenti.
- Offrire supporto nella compilazione e presentazione della domanda.
- Le domande potranno essere presentate all'INPS a partire dal 2 gennaio 2025.
Requisiti
Per beneficiare della prestazione, è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Età anagrafica pari o superiore a 80 anni.
- Bisogno assistenziale gravissimo, valutato dalla Commissione medico-legale INPS.
- ISEE sociosanitario in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
- Titolarità dell'indennità di accompagnamento.
Come sarà erogata la prestazione
La Prestazione Universale sarà corrisposta con cadenza mensile e comprenderà:
- Quota fissa monetaria, pari all'indennità di accompagnamento.
- Quota integrativa ("assegno di assistenza") pari a 850 euro mensili, destinata a:
- Remunerare lavoratori domestici regolarmente assunti per attività di cura e assistenza.
- Acquistare servizi di assistenza forniti da imprese qualificate nel settore sociale.
L'INPS monitorerà la spesa per garantire un equilibrio tra le domande presentate e le risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni rivolgiti all'ufficio CIA a te più vicino.
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INAC - 06 mag 2024
Con una circolare l'INPS fornisce chiarezza sui requisiti per accedere alla pensione anticipata nel 2024, sia per coloro che rientrano nel regime generale che per le lavoratrici che optano per l'Opzione Donna. Vediamo insieme le principali disposizioni e le novità introdotte.
Pensione Anticipata nel 2024: requisiti da rispettare
Secondo la circolare n. 59 dell'INPS, coloro che possono accedere alla pensione anticipata sono coloro che hanno raggiunto i 61 anni di età e maturato almeno 35 anni di contributi entro il 2023, a patto di rispettare i profili di tutela previsti.
Opzione Donna: requisiti e profili di tutela
Per quanto riguarda l'Opzione Donna, la pensione anticipata può essere richiesta dalle lavoratrici che hanno compiuto 61 anni di età e accumulato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, sempre nel rispetto di specifici profili di tutela.
Le lavoratrici devono:
Assistere un familiare disabile, con un'invalidità civile almeno del 74%, o aver concluso un rapporto di lavoro dopo tavoli di confronto istituiti presso il Mise.
Soffrire una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.
Essere licenziate o dipendenti da imprese in crisi con tavoli di confronto attivi.
Agevolazioni per le lavoratrici con figli
Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
Requisiti per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi
Le lavoratrici dipendenti devono essere collocate in aziende con tavoli di confronto per la gestione della crisi attivi al momento della richiesta. Per le lavoratrici licenziate, il licenziamento deve essere avvenuto durante il periodo di attività del tavolo e non devono aver ripreso un lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.
Scadenza importante: richiesta prima della chiusura del tavolo di crisi
È fondamentale inviare la domanda di pensionamento prima della chiusura del tavolo di crisi, altrimenti si rischia di perdere il diritto alla pensione Opzione Donna.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
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INAC - 18 mar 2024
Pensione a 62 anni con meno di 36 anni di contributi. L'Inps fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, tali da consentire l'accesso alla pensione a 62 anni di età. Quindi i criteri per l'assegnazione dello stato di lavoratore usurante o notturno.
Categorie
Alla misura possono accedere coloro che sono impiegati in mansioni particolarmente usuranti, come pure chi generalmente lavora di notte. Sono tre le categorie a cui si rivolge l’agevolazione in oggetto e vale tanto per i lavoratori pubblici quanto per i privati che:
svolgono mansioni particolarmente usuranti, quali:
Lavori in galleria, cava o miniera, mansioni svolte in sotterraneo
Lavori nelle cave, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
Lavori nelle gallerie, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento
Lavori in cassoni ad aria compressa
Lavori svolti dai palombari
Lavori ad alte temperature, mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
Lavorazione del vetro cavo, mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
Lavori espletati in spazi ristretti e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
Lavori di asportazione dell’amianto.
svolgono turni notturni per gran parte dell’anno;
sono addetti alla linea catena;
conducono veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
A seconda della categoria, se lavoratore subordinato o autonomo, nonché del numero di notti effettuate nel corso dell’anno ci sono dei requisiti differenti da soddisfare.
Requisiti
Per tutte le categorie sopra indicate, nonché per chi svolge lavoro notturno per almeno 78 notti l’anno, il diritto alla pensione si raggiunge una volta che l’età e i contributi raggiungono il risultato di 97,6.
L’età anagrafica però deve essere di almeno 61 anni e 7 mesi, mentre l’anzianità contributiva di 35 anni. Di fatto, questi possono andare in pensione:
a 62 anni e 6 mesi di età con 35 anni di contributi;
a 61 anni e 7 mesi di età con 35 anni e 11 mesi di contributi.
Questi requisiti si applicano solamente nel caso dei lavoratori subordinati. Per gli autonomi si parla invece di quota 98,6, dove gli anni di contributi sono sempre 35 mentre il requisito anagrafico sale a 62 anni e 7 mesi. Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti impiegati in turni lavorativi per almeno 72 notti l’anno ma che non raggiungono le 78 notti richieste per quota 97,6.
La domanda può essere inviata entro il 1° maggio 2024.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti. Prenota un appuntamento su Whatsapp allo 085 9210848.
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INAC - 14 mar 2024
Aperta la procedura di domanda per il Bonus asilo nido 2024 (voucher rimborso rette), che quest’anno arriva fino a 3600 euro per i nuovi nati in nuclei familiari in cui è presente già un altro figlio con meno di dieci anni e se l’ISEE non supera i 40mila euro.
Con il Messaggio n.1024 dell’11 marzo 2024, l’INPS ha pubblicato le istruzioni operative al fine di ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione.
A chi spetta
Il Bonus nido spetta a:
- cittadini italiani e comunitari residenti in Italia o in uno dei Paesi europei
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno anche non permanente
Gli importi
L'importo varia sulla base dell'ISEE familiare. Il bonus non è cumulabile con la detrazione fiscale dal reddito per la frequenza asili nido. Si può avere invece anche contemporaneamente con l'assegno unico universale per i figli.
Per i bambini con meno di tre anni è previsto un bonus massimo di 3.000 euro con Isee minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro; un massimo di 2.500 euro con Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nelle ipotesi di Isee minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, assenza di Isee minorenni, Isee con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, Isee discordante, Isee minorenni non calcolabile.
Presenta la domanda
La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso.
Al momento della presentazione della richiesta, occorre indicare a quale dei due contributi intende accedere, ovvero se al contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati oppure se al contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri uffici o prenota un appuntamento su Whatsapp al numero 085 9210848.
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INAC - 06 mar 2024
La legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga della cosiddetta Ape Sociale fino al 31 dicembre 2024. L'Ape Sociale, è un meccanismo sperimentale che permette ai lavoratori in situazioni di disagio di poter andare in pensione anticipatamente.
Categorie interessate
Nessuna novità per quanto riguarda le categorie interessate, che restano quelle previste dalla legge 232/2016 (disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregivers, gravosi). In particolare, per quanto riguarda le professioni gravose, oltre alle categorie standard previste dall’allegato C della legge 232/2016 il beneficio continua ad applicarsi anche alle 23 categorie introdotte dal 2022 dalla cd. commissione Damiano. Così come restano le agevolazioni contributive per edili e ceramisti.
Tra i beneficiari del provvedimento vi sono anche i "soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi della legge n.104/1992" e gli "invalidi con un grado di invalidità pari o superiore al 74%", in entrambi i casi con almeno 30 anni di contribuzione.
Secondo quanto previsto dall'art.38, comma 5, della legge n.448/1998 gli invalidi di guerra di 1ª categoria sono automaticamente considerati disabili con handicap grave ai sensi della legge n.104/1992; gli invalidi di guerra di altre categorie necessitano invece del riconoscimento da parte della ASL di competenza.
Introdotta incumulabilità della prestazione con redditi da lavoro dipendente autonomo
Viene, invece, introdotta l’incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro. In caso di svolgimento di attività lavorativa o autonoma o occasionale autonoma, con reddito superiore ai 5.000 euro annui, si decade dalla prestazione. Ai fini della decadenza rilevano le attività svolte dalla decorrenza della prestazione fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
Così come ai fini del superamento del requisito reddituale, per il lavoro autonomo occasionale, si fa riferimento al reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape, quindi rilevano anche i redditi riferiti ad attività svolta nel periodo precedente la decorrenza della prestazione e nel periodo successivo al compimento dell’età per la vecchiaia.
Coloro che hanno ricevuto la certificazione dei requisiti di accesso in anni precedenti il 2024, sono soggetti al vecchio limite di incumulabilità, che prevede la compatibilità con i redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di euro 8.000 annui e con i redditi da lavoro autonomo entro il limite di euro 4.800.
Le scadenze per la presentazione delle domande
Confermate le scadenze per la presentazione delle domande di certificazione dei requisiti di accesso:
- dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva);
- dal 1° aprile al 15 luglio;
- dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva).
Per maggiori chiarimenti e informazioni prenota un appuntamento al numero unico 085 9210848 oppure rivolgiti ai nostri uffici.
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INAC - 28 feb 2024
Per richiedere la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi, servono almeno 12 mesi di effettivo lavoro prima dei 19 anni di età, oltre che gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Sono lavoratori “precoci” coloro che hanno svolto attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età, per almeno 12 mesi effettivi, anche se in modo non continuativo.
La certificazione può essere richiesta:
- dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato,
- dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri), purché, in entrambi i casi, possano rientrare in una delle categorie meritevoli di tutela, così come indicate dalla legge e di seguito specificate.
Per accedere alla pensione per lavoratori “precoci” bisogna trovarsi in una delle quattro condizioni che seguono:
- essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, e aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi;
- assistere e convivere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992. Dal 1° gennaio 2018, rientrano in tale categoria anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- essere lavoratore o lavoratrice dipendente addetto alle cosiddette attività gravose e che svolgere tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, oppure essere un lavoratore o una lavoratrice che svolge lavori usuranti.
Per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Questo trattamento pensionistico, infatti, non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo che intercorre tra la decorrenza di pensione e fino a quello che sarebbe stato il momento di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione anticipata per la generalità dei lavoratori.
Se il titolare di pensione percepisce, in questo periodo, redditi da lavoro, la pensione è sospesa fino alla conclusione del periodo di anticipo, con l’eventuale recupero da parte dell’INPS delle somme di pensione percepite indebitamente.
La pensione per lavoratori “precoci” è soggetta alla “finestra mobile” di 3 mesi. La pensione, quindi, fermo restando il perfezionamento di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà avere decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
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INAC - 10 giu 2022
La Carta Europea della Disabilità è il documento che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.
La Carta Europea della Disabilità rientra all'interno del progetto europeo "EU Disability Card" che ha come obiettivo il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti.
La Disability Card viene richiesta tramite una procedura online da parte del cittadino e successivamente viene spedita a casa.
Possono richiedere gratuitamente la Carta Europea della Disabilità:
- Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o maggiore del 67%
- Invalidi civili minorenni
- Cittadini con indennità di accompagnamento
- Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3
- Ciechi civili
- Sordi civili
- Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984
- Invalidi sul lavoro con invalidità certificata pari o maggiore del 35%
- Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con con menomazioni dell'integrità psicofisica
- Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)
- Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra
Sulla Carta Europea della Disabilità sono presenti questi dati personali:
- Una fotografia, formato fototessera, del titolare.
- Nome, cognome, data di nascita del titolare.
- Numero seriale e data di scadenza del documento.
- Un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno.
- Un QR Code contenente UNICAMENTE le informazioni relative all'esistenza della condizione di disabilità e quindi alla validità della Card.
- La scritta “EU Disability Card” in Braille.
Per richiederla è necessario avere:
- Carta di Identità Elettronica (CIE), SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per accedere all'area riservata del sito
- Una fotografia, formato fototessera, da caricare durante la procedura di richiesta.
La Carta Europea della Disabilità dà inoltre accesso gratuitamente o a tariffe agevolate ai seguenti luoghi:
- Musei statali su tutto il territorio nazionale
- Luoghi di cultura e non solo nei paesi UE aderenti al progetto (consultare i siti istituzionali nazionali).
La Carta Europea della Disabilità può essere utilizzata per certificare la propria condizione di disabilità presso gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali.
Per certificare la propria condizione di disabilità basta esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code all'operatore incaricato attraverso uno smartphone dotato di fotocamera e collegamento ad internet.
La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.
Rivolgiti ai nostri uffici Inac e invieremo la tua richiesta all’Inps.
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INAC - 01 giu 2022
Ai fini del Bonus 200 euro, che verrà erogato in linea di massima nel periodo di luglio, varranno regole differenti in base alla categoria di cui si fa parte.
Eliminato il criterio “reddituale”, a vantaggio di un criterio “contributivo”, per tracciare il confine tra aventi e non aventi diritto nell’ambito dei lavoratori dipendenti; criterio reddituale che invece il legislatore ha deciso di mantenere per la categoria dei pensionati.
Quanto invece agli autonomi, il decreto non stabilisce nessun indirizzo specifico di erogazione, ma demanda a un successivo decreto il compito di tracciare le regole operative per la concessione dell’indennità. Di seguito le categorie che non dovranno fare domanda per l’indennità una tantum di 200 euro:
* lavoratori dipendenti;
* pensionati;
* lavoratori autonomi;
* altre categorie: disoccupati, lavoratori domestici, percettori di Reddito di Cittadinanza.
Vi è poi tutta una serie di soggetti che dovranno fare domanda per ricevere i 200 euro:
* percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi;
* lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
* titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, nonché iscritti alla Gestione Separata, il cui reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
* lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
* lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate percependo un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro;
* gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro;
* gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalle medesime attività, nell'anno 2021, superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti.
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INAC - 09 nov 2021
Aperta la procedura per la domanda di esonero dei contributi agricoli riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 e per gennaio 2021.
L’INPS, con il messaggio numero 3774 del 4 novembre, comunica di aver reso disponibile il modulo per la richiesta e fornisce un quadro riepilogativo sulla misura.
Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio in oggetto, ossia entro la scadenza del 4 dicembre 2021 che, cadendo di sabato, potrebbe essere differita a lunedì 6 dicembre.
A usufruire dell’agevolazione sono i lavoratori autonomi e le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, i datori di lavoro lo possono rintracciare nel “Portale delle Agevolazioni”, mentre i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, valorizzando la dicitura “Invio comunicazione”.
All’interno del modulo, precisa l’INPS, i richiedenti devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1. e/ 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.
Una volta trascorsi i 30 giorni per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato: tramite pec alle imprese, tramite news ai lavoratori autonomi.
Gli esiti saranno comunque visualizzabili, rispettivamente, nel “Portale delle Agevolazioni” e nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.
Per le aziende agricole, tramite specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Le aziende che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno comunque provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale del messaggio INPS numero 3774 di seguito allegato .
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INAC - 25 mar 2021
Nella circolare n. 47 del 2021, l’INPS fornisce le indicazioni utili alla presentazione delle istanze di esonero contributivo da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che si iscrivono alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Lo sgravio contributivo è concesso nella misura del 100% per un periodo di due anni.
L'agevolazione è destinata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola.
Contatta i nostri uffici per tutte le istruzioni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da inoltrare esclusivamente in via telematica. Le domande presentate in formato cartaceo non saranno prese in considerazione.
Leggi la circolare in allegato.
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INAC - 24 feb 2021
È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l’accesso al Bonus asilo nido 2021.
L’agevolazione fiscale prevede un contributo economico a favore di genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016, per sostenere le spese delle rette per asili nido pubblici o privati o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie.
Il bonus può essere richiesto per ogni figlio: per ciascuno va inviata apposita domanda. L’importo viene erogato su base annua per 11 mesi di iscrizione all’asilo nido e la misura dell’importo varia a seconda del reddito ISEE della famiglia.
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro per 11 mensilità).
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
- ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 per 11 mensilità).
- Il bonus per leforme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
- ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
- Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2020 è di 520 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.
- Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”.
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei seguenti requisiti :
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza UE;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art. 17, d.lgs. 30/2007);
- status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- relativamente al contributo asilo nido, il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Puoi affidarti ai nostri uffici del patronato per presentare la domanda.
Fonti: Inps.it, legiillustrate.it